Comunicazioni

Modifiche per le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani all'interno del territorio a caccia programmata

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Parziale modifica all’allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come da ultimo modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022, di approvazione dei “Criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, modifica

Buongiorno,

si comunica che la Giunta regionale con DGR 28-8568 del 13.5.24 ha approvato le modifiche per le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani all'interno del territorio a caccia programmata in particolare:

a. i commi 1 e 2 del punto 13 “Copertura assicurativa” che recitano:

“1. Il titolare dell’autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l’attività cinofila

all’interno della ZAC interessata.”

“2. Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all’articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso

(autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell’autorizzazione della ZAC.”;

sono sostituiti dal seguente:

“1. Il titolare dell’autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a verificare che i fruitori della ZAC abbiano apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero

verificarsi durante l’attività cinofila all’interno della ZAC interessata; pertanto le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui

all’articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell’autorizzazione della ZAC.”;

b. il comma 2 del punto 4 che, con riferimento alle Zone temporanee di Addestramento cani (ZAC), recita:

“2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio

istituito in ZAC diventa venabile.”;

è sostituito dal seguente:

“2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.”

c. dopo il comma 5 del punto 3 “Requisiti dimensionali”, è inserito il seguente comma:

“6. Le dimensioni minime e massime delle ZAC sopracitate sono calcolate per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).”

Seguirà, dopo la pubblicazione sul B.U., la trasmissione del testo integrale della DGR.

cordiali saluti

La segreteria
 

Regione Piemonte
Settore Conservazione e gestione
della fauna selvatica e acquicoltura
0114325697